Come è noto, è stato indetto uno sciopero del personale docente delle Università Italiane consistente nell’astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nella sessione autunnale dell’a.a. 2016/2017 (28 agosto-31 ottobre 2017).

L’astensione è finalizzata a ottenere l’adozione di un provvedimento di legge per lo sblocco delle classi e degli scatti stipendiali dei Professori e dei Ricercatori, bloccati nel quinquennio 2011-2015, a partire dal 1° gennaio 2015 anziché dal 1° gennaio 2016 e per il riconoscimento ai fini giuridici del quadriennio 2011-2014, con conseguenti effetti economici a partire dal 1° gennaio 2015, equiparando la categoria agli altri comparti del pubblico impiego.

La Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si è espressa per l’ammissibilità dell’astensione formulando alcune prescrizioni intese a salvaguardare le prestazioni ritenute “indispensabili” nei confronti degli studenti. La CRUI ha formulato una nota che, recependo le prescrizioni della Commissione di Garanzia, individua le linee di indirizzo per l’attuazione dell’astensione, di cui si riporta di seguito uno stralcio:

2) nel periodo in esame potrebbero essere previsti uno o due appelli per gli esami di profitto;

2.1) nel caso di unico appello, sarà cura dell’Università indicare, anche con l’ausilio di strumenti informatici (siti web, posta elettronica…), l’organizzazione di un appello straordinario da tenersi non prima di quattordici giorni, limitatamente agli esami non tenutisi per l’adesione dei docenti allo sciopero. In tal modo si intende non pregiudicare, da un lato, la carriera degli studenti e garantire, da un altro, l’esercizio del diritto di sciopero;

2.1.1) nell’ipotesi di svolgimento ravvicinato della seduta di laurea autunnale, a cui potrebbe essere ammesso uno studente con debito di esami, il recupero dell’esame di profitto dovrà essere fatto con modalità temporali tali da consentirne la partecipazione a tale seduta di laurea, evitando il differimento della data di inizio di tale sessione;

3) nel caso di due appelli, è legittimo che chi aderisce allo sciopero possa non recuperare il primo dei due esami di profitto, fatto comunque salvo l’obbligo di fissare un appello a favore degli studenti laureandi con debito di esame (cfr. il punto 2.1.1);

4) nell’ipotesi di un’articolazione dell’appello in periodo già prima indicato, il docente non è tenuto a recuperare l’esame, tranne nelle ipotesi di cui ai punti 2.1.1) e 3).

Per contemperare la legittima espressione della protesta con il contenimento del disagio per gli studenti la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base ha disposto la deroga per l’anno corrente e per tutti i Corsi di Studio della Scuola dalla norma che prevede l'impossibilità per gli studenti in corso di sostenere esami fuori periodo di esami fino a tutto il mese di ottobre 2017, e la conseguente possibilità di programmare appelli di esame per studenti in corso fino al 31 ottobre 2017.